Ogni tanto qualcuno evoca fantasmi.
Tra questi spettri, dalle nostre soffitte della storia (con tanto di catene striscianti e rumorose) spesso appare quello della figura del Prefetto valdostano.
Sfatiamo subito l’errore: il prefetto in quanto tale in Valle d’Aosta non esiste più dal 1945, cioè da ancora prima che nascesse la Repubblica Italiana.
In quell’anno, infatti, il principe Umberto di Savoia - futuro re, ma allora Luogotenente generale del Regno - decretò che la Valle d’Aosta diventasse una circoscrizione autonoma
e che le funzioni prefettizie andassero in capo al presidente del Consiglio della Valle
(oggi, con lo Statuto Speciale, al Presidente della Regione) che esegue le deliberazioni del Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto e al presidente della deputazione provinciale, in quanto non rientrino nella competenza del Consiglio della Valle.
(1)
Funzioni prefettizie che - non esistendo in Valle d’Aosta nessuna provincia
(anch’essa abolita nel 1945) - sono svolte dal Presidente della Regione che le esercita avvalendosi del personale e delle strutture regionali e non solo.
Sono prerogative figlie di quel concetto di autogoverno spesso sperimentate tra queste valli e che più volte hanno trovato costante applicazione nelle diverse norme di attuazione dello Statuto Speciale, così come in diversi pronunciamenti della Corte costituzionale. Nel 2003, quest’ultima osservava che la rappresentanza dell’autorità governativa nella Regione era rimessa all’organo localmente eletto, il quale in tale sua qualità agiva non come vertice dell’ente autonomo, titolare di funzioni separate in via di principio da quelle conservate in capo allo Stato centrale, ma piuttosto come esponente elettivo dell’apparato pubblico visto nella sua unità, investito direttamente, sotto la direzione del Governo centrale, anche delle funzioni di competenza statale esercitate nell’ambito del territorio regionale, oltre che di funzioni devolute all’ente di autonomia.
(2)
Nel 1944 Federico Chabod (1901-1960) affermava già - ipotizzando un’autonomia valdostana - che il Consiglio regionale doveva rappresentare la suprema autorità della regione (nessun prefetto, o che di simile, mandato dal governo centrale).(3)
Insomma, il mettere in discussione queste competenze significa minare parte del costrutto su cui si basa il nostro autogoverno.
Tra l’altro lo Statuto speciale del 1948 non riprende in maniera integrale i contenuti dei decreti luogotenenziali del 1945. Per esempio riporta la disposizione concernente il mantenimento dell’ordine pubblico, ma non più di quelle generali associabili al prefetto: Ma alla soppressione dell’ufficio del Prefetto di Aosta non ha mai fatto seguito il suo ripristino o l’istituzione di un ufficio analogo. Né è stata mai smentita la regola
(...) dell’esercizio da parte del Presidente della Regione delle funzioni altrove spettanti al prefetto: essa ha trovato costante applicazione, e conferma in più di un provvedimento legislativo. (...)
Ciò comporta che la regola dell’esercizio da parte del Presidente della Regione delle funzioni prefettizie – anche se, eventualmente, derogabile, non essendo stata integralmente trasfusa nello statuto – potrebbe subire deroghe solo in forza di un provvedimento legislativo, adottato secondo la procedura prevista per le norme di attuazione, e non ad opera di una legge ordinaria.(4)
Come qualsiasi cosa, questo assetto istituzionale può indubbiamente essere migliorato, rimodulato; ma proporre al Governo la nomina di un suo diretto rappresentante - come vorrebbe qualcuno - è cedere una parte di quell’idea di self-government
che rincorriamo da secoli.
Per qualcuno queste sembreranno questioni di lana caprina, altri ancora tuoneranno con il solito: “i problemi sono ben altri”... Nella realtà dei fatti, invece, non dobbiamo permettere a nessuno di smantellare in alcun modo pezzi della nostra Autonomia per problemi contingenti; dobbiamo piuttosto restare saldi, fare quadrato, guardando ad un futuro che veda addirittura un potenziamento delle capacità di autogoverno della Valle d’Aosta.
(1) Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 – Ordinamento amministrativo della Valle d’Aosta, art. 4. (2) Corte costituzionale, sentenza n. 38, anno 2003. (3) Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, Le origini dello Statuto Speciale: i testi, i documenti, i dibattiti, (1985), p. 99 e seg. (4) Corte costituzionale, sentenza n. 38, anno 2003.